Il
Ministero della Giustizia, in data 25/05/2016, ha disposto l'iscrizione
dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, costituito
presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti,
al numero progressivo 37, nella sezione A del Registro ministeriale degli
Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi
dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.
Decreto di iscrizione
Regolamento
NORMATIVA
DM.24/09/2014
N.202
Legge 27/01/2012
n.3 (art.15 e ss.)
D.Lgs n.
14/2019 e ss.mm. (Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza)
Il Registro degli
O.C.C. e l'Elenco dei
Gestori delle crisi da sovraindebitamento sono consultabili
nell'apposita area del sito del Ministero della Giustizia. L'OCC
costituito presso l'ODCEC di Asti è l'Organismo
n. 37.
La
finalità del recente procedimento di legge è quello di porre rimedio alle
situazioni di indebitamento sproporzionato ma incolpevole. A tutti i soggetti
persone fisiche e giuridiche tra cui i piccoli imprenditori sotto soglia ex
art.1 L.F., imprenditori agricoli, professionisti, fondazioni e associazioni
riconosciute, associazioni sportive, start up innovative e consumatori che,
secondo la legge, non possono accedere al fallimento o alle altre procedure
concorsuali, è concesso oggi, con l'ausilio degli OCC, di formulare una
proposta di accordo con il ceto creditorio presentando un'istanza di ristrutturazione dei debiti del consumatore, oppure
richiedere la liquidazione controllata del patrimonio oppure presentando un'istanza di Concordato minore, oppure una richiesta di esdebitazione per debitore incapiente. Utilizzando la procedura di
composizione della crisi, a seguito di un provvedimento giudiziale, potrà
scattare il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul
patrimonio del debitore.
Sede:
presso ODCEC di Asti – Piazza Goria 1 – 14100 ASTI (AT)
Tel.
0141/33086
e-mail: segreteria@odcec-asti.it - PEC: ordine.asti@pec.odcec-asti.it
(per invio istanze e comunicazioni ufficiali)
Domanda di iscrizione all'elenco gestori
L'aggiornamento
del Registro dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento presso il Ministero
di Giustizia sarà eseguito periodicamente entro il 30 del mese successivo alla
data di ricezione delle richieste.
ISTANZA
PER ACCESSO ALLA PROCEDURA
DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE ALL'ISTANZA
da
inviarsi:
via
e-mail all'indirizzo PEC: ordine.asti@pec.odcec-asti.it
o tramite raccomandata oppure da consegnarsi a mano alla segreteria dell'Ordine
negli orari di apertura al pubblico.
Non verranno accettate domande incomplete
REQUISITI per l'accesso alla procedura
Il
debitore che si rivolge all'OCC deve avere la residenza (persona fisica) o la
sede principale della propria attività in un comune appartenente al Circondario
del Tribunale di Asti.
Requisito Soggettivo: non deve essere assoggettato (né assoggettabile)
alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267 del
1942; D.Lgs. n. 14/2019.
Pertanto,
alla procedura in commento possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche,
società, enti, che:
·
non svolgono attività d'impresa;
·
sono professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;
·
sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all'art. 1
l.fall. 267/1942 - art. D.Lgs. n.14/2019;
·
sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.);
·
sono imprenditori agricoli;
·
sono "start up innovative" indipendentemente dalle
loro dimensioni.
Requisito Oggettivo: vi deve essere lo stato di "sovraindebitamento"
definito come "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni
assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina
la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la
definitiva incapacità di adempierle regolarmente" (Art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012 - art. D.Lgs. n.14/2019).
Il
concetto di "sovraindebitamento" è diverso da quello di insolvenza
della legge fallimentare in quanto prevede non solo l'incapacità definitiva e
non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche
riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio
patrimonio prontamente liquidabile, seppur sia specificato il rapporto di tale
squilibrio.