Organismo composizione crisi da sovraindebitamento

Il Ministero della Giustizia, in data 25/05/2016, ha disposto l'iscrizione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti, al numero progressivo 37, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.

Decreto di iscrizione

Regolamento

 

NORMATIVA

DM.24/09/2014 N.202

Legge 27/01/2012 n.3 (art.15 e ss.)

 D.Lgs n. 14/2019 e ss.mm. (Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza)


Il Registro degli O.C.C. e l'Elenco dei Gestori delle crisi da sovraindebitamento sono consultabili nell'apposita area del sito del Ministero della Giustizia.  L'OCC costituito presso l'ODCEC di Asti è l'Organismo n. 37.

La finalità del recente procedimento di legge è quello di porre rimedio alle situazioni di indebitamento sproporzionato ma incolpevole. A tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche tra cui i piccoli imprenditori sotto soglia ex art.1 L.F., imprenditori agricoli, professionisti, fondazioni e associazioni riconosciute, associazioni sportive, start up innovative e consumatori che, secondo la legge, non possono accedere al fallimento o alle altre procedure concorsuali, è concesso oggi, con l'ausilio degli OCC, di formulare una proposta di accordo con il ceto creditorio presentando un'istanza di ristrutturazione dei debiti del consumatore, oppure richiedere la liquidazione controllata del patrimonio oppure presentando un'istanza di Concordato minore, oppure una richiesta di esdebitazione per debitore incapiente. Utilizzando la procedura di composizione della crisi, a seguito di un provvedimento giudiziale, potrà scattare il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore.

Sede: presso ODCEC di Asti – Piazza Goria 1 – 14100 ASTI (AT)

Tel. 0141/33086

e-mail:  segreteria@odcec-asti.it  - PEC: ordine.asti@pec.odcec-asti.it (per invio istanze e comunicazioni ufficiali)

Domanda di iscrizione all'elenco gestori

L'aggiornamento del Registro dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento presso il Ministero di Giustizia sarà eseguito periodicamente entro il 30 del mese successivo alla data di ricezione delle richieste.


ISTANZA PER ACCESSO ALLA PROCEDURA

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA


da inviarsi:

via e-mail all'indirizzo PEC: ordine.asti@pec.odcec-asti.it o tramite raccomandata oppure da consegnarsi a mano alla segreteria dell'Ordine negli orari di apertura al pubblico.

Non verranno accettate domande incomplete


REQUISITI per l'accesso alla procedura

Il debitore che si rivolge all'OCC deve avere la residenza (persona fisica) o la sede principale della propria attività in un comune appartenente al Circondario del Tribunale di Asti.

Requisito Soggettivo: non deve essere assoggettato (né assoggettabile) alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267 del 1942; D.Lgs. n. 14/2019.

Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:

·         non svolgono attività d'impresa;

·         sono professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;

·         sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all'art. 1 l.fall. 267/1942 - art. D.Lgs. n.14/2019;

·         sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.); 

·         sono imprenditori agricoli;

·         sono "start up innovative" indipendentemente dalle loro dimensioni.

Requisito Oggettivo: vi deve essere lo stato di "sovraindebitamento" definito come "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" (Art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012 - art. D.Lgs. n.14/2019).

Il concetto di "sovraindebitamento" è diverso da quello di insolvenza della legge fallimentare in quanto prevede non solo l'incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur sia specificato il rapporto di tale squilibrio.