<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"><channel><title>Novità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti</title><link>/%news%.xml</link><description><![CDATA[Descrizione]]></description><language>it-it</language><copyright>copyright</copyright><webMaster>Andrea Sciarretta (andrea.sciarretta@cafdoc.it)</webMaster><managingEditor>Andrea Sciarretta (andrea.sciarretta@cafdoc.it)</managingEditor><generator>OPEN Dot Com</generator><pubDate>Wed, 01 Jul 2009 00:00:00 +0100</pubDate><lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 00:00:00 +0100</lastBuildDate><docs>http://rss.specifiche.it/2.0/</docs><ttl>10080</ttl><item><title>Istituzione dell'Organismo di Mediazione presso L'Ordine di Asti</title><description><![CDATA[<p>E' isituito un Organismo di Mediazione presso l' Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Asti con numero di <u><b>iscritto al numero 465</b></u> nel registro degli Organismi di mediazione tenuto presso il Ministero dell Giustizia</p><b>Tipi di mediazione</b><br /><p>La mediazione può essere:</p><p>- facoltativa, e cioé scelta dalle parti</p><p>- demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione</p><p>- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione </p><p align="center">Mediazione obbligatoria</p><p>Dal 21 marzo 2011 la mediazione e' obbligatoria nei casi di una controversia in materia di:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.) , &nbsp;&nbsp;&nbsp; divisione, &nbsp;&nbsp;&nbsp; successioni ereditarie,&nbsp; patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende ,&nbsp; risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,&nbsp;&nbsp;&nbsp; contratti assicurativi, bancari e finanziari.</p><p>L’obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo.</p><p align="center"><b>Provvedimenti giudiziali urgenti</b></p><p>Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.</p><p align="center"><b>Procedimento di mediazione</b></p><p><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le parti possono scegliere liberamente l’organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.</p><div align="center"><b>Mediazione durante il processo</b></div><p>Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.</p><p><b>Durata della mediazione:</b> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Il tentativo i mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi. Ogni causa civile ha una pausa iniziale che va dalla notifica della citazione al convenuto alla prima udienza di 90 giorni ed è prassi consolidata che in sede di prima udienza almeno una delle parti chieda un ulteriore rinvio di 80 giorni. La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo rispetto all’avvio della causa in Tribunale e quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.</p><p><br /><b>Esito della mediazione - </b>L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo. Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.</p><p><b>Proposta del mediatore </b>- Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono. Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell’organismo lo prevede.Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.</p><p><b>Riservatezza - </b>Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo. Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata. <br />Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.</p><p><b>Spese della mediazione - </b>Le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento, pari ad € 40, e pagare le spese di mediazione.</p><p>L’importo delle spese dovute agli organismi pubblici è indicato nella tabella A del decreto ministeriale n. 180 del 2010 prevista dall’articolo 16, comma 4.</p>La mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio (soggetti meno abbienti), in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.<br /><p><b>Agevolazioni fiscali - </b>Alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di € 500 e, in caso di insuccesso della mediazione, € 250. </p><p>Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000.</p>

<h4>Video - Due soci e due figli: un caso di mediazione civile</h4>

<br />
<div><b>Fase introduttiva</b></div>
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/gwoslgQ3GTI" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="420"></iframe>

<br /><br />
<div><b>Fase esplorativa</b></div>
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/SqGf-Ztq4Qs" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="420"></iframe>

<br /><br />
<div><b>Fase conclusiva, generazione delle alternative</b></div>
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/dggL_O03ttE" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="420"></iframe>]]></description><link>http://www.asti.odcec.com/editoriale/news_item1/2011/09/02/Istituzione_dell'Organismo_di_Mediazione_presso_L'Ordine_di_Asti</link><category>6</category><pubDate>Fri, 02 Sep 2011 00:00:00 +0100</pubDate><guid isPermaLink="true">http://www.asti.odcec.com/editoriale/news_item1/2011/09/02/Istituzione_dell'Organismo_di_Mediazione_presso_L'Ordine_di_Asti</guid></item></channel></rss>
